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Guida in stato di alterazione psico-fisica per l’uso sostanze stupefacenti o psicotrope - art. 187 codice della strada.
Il reato in parola, sanziona la condotta di chi si ponga alla guida essendo sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
I requisiti affinché il reato possa dirsi integrato, sono, dalla lettura letterale della norma, due:
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L’assunzione di sostanze stupefacenti: tale requisito deve essere oggetto di accertamento su liquidi biologici (sangue e/o urina);
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Essersi posti alla guida “in stato di alterazione psico-fisica” dovuta all’assunzione delle predette sostanze: tale circostanza deve essere oggetto di prova tramite apposita visita medica e/o mediante accertamento e verbalizzazione di indici sintomatici riconducibili all’uso di droghe.
Lo studio ha recentemente ottenuto un'importante sentenza di assoluzione per il reato in parola e ciò in quanto lo stato di alterazione psico-fisica per l’uso di sostanze stupefacenti non era stato provato neppure in forma embrionale mediante accertamento della presenza di indici sintomatici.
A tal proposito il Supremo Collegio (si veda Cass. Pen. Sez. 4, n. 3900/2021) si è più volte pronunciato nel senso di non ritenere sufficiente, per la configurazione del reato di cui si tratta, la mera presenza di sostanza stupefacente nei liquidi biologici, essendo ormai noto che la positività può essere rilevata sino a più di 24 ore dopo l’assunzione, quando l’effetto drogante è ampiamente svanito, e che necessiti di autonomo accertamento l’effettiva e reale alterazione psico-fisica del conducente nel momento in cui questi si poneva alla guida.
Maltrattamenti in famiglia art. 572 cp
L'art. 572 cp sanziona la condotta di chi, con condotte reiterate nel tempo, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente.
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