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Patrocinio a spese dello Stato

Patrocinio a spese dello Stato:

​

Costituzione della Repubblica Italiana

 

ART. 24:

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.


 

L’articolo 24 della Costituzione enuncia il diritto di difesa, inserendolo fra i c.d. diritti inviolabili costituzionalmente garantiti.

 

La norma riferisce detta garanzia a “tutti” e, pertanto, non solo ai cittadini italiani bensì a qualunque soggetto (anche straniero od apolide) che si interfacci con il nostro sistema giudiziario per difendere un proprio diritto od interesse legittimo.

 

A tal fine, il nostro ordinamento prevede la possibilità, per i non abbienti, di usufruire dell’assistenza difensiva di un avvocato, che potrà essere scelto dall’interessato fra i legali iscritti alle apposite liste ed i cui onorari saranno pagati dallo stato.

 

Si riportano, di seguito, gli articoli di legge utili al fine di verificare i requisiti previsti per l’ammissione all’istituto in parola, nell’ambito del processo penale:

 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 MAGGIO 2002, N. 115

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A) e successive

modificazioni.

(G.U. n. 139, 15 giugno 2002, Supplemento Ordinario n. 126)

 

ART. 76 (Condizioni per l'ammissione)

1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22 (limite oggi innalzato ad euro 10.628,16, ndr).

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti.


 

ART. 91 (Esclusione dal patrocinio)

1. L'ammissione al patrocinio è esclusa:

a) per l'indagato, l'imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

b) se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuati i casi di cui all'articolo 100.

 

ART. 92 (Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione)

1. Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall'articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

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